sabato 14 marzo 2015

JOHN ADDINGTON SYMONDS, UN PROBLEMA DI ETICA MODERNA 7

IX.
EPILOGO.
Le conclusioni cui sono arrivato attraverso questa indagine sull’inversione sessuale sono che le sue diverse manifestazioni possono essere classificate nelle seguenti categorie: (1) l’astinenza forzata dai rapporti con le femmine, o faute de mieux [mancanza di meglio]; (2) lascivia e curiosa ricerca di un piacere nuovo; (3) morbilità pronunciate; (4) innata preferenza istintiva per il maschio e indifferenza al sesso femminile; (5) Epoche della storia in cui l’abitudine si è affermata ed è stata endemica in intere nazioni.
Nella prima categoria raggruppiamo i fenomeni presentati da scuole, carceri, conventi, navi, guarnigioni in stazioni solitarie, tribù nomadi di conquistatori predoni.1)
Alla seconda categoria appartengono quegli individui che si divertono sperimentando il piacere sensuale, uomini stanchi dell’ordinaria indulgenza sessuale e voluttuosi indifferenti. È possibile che qualcosa di morboso o di anormale frequentemente segni questa categoria.
Alla terza categoria assegniamo i casi evidenti di malattia ereditaria, in cui una mancanza di autocontrollo è evidente, insieme a chi soffre di lesioni nervose, ferite, epilessia, rammollimento cerebrale senile, nella misura in cui questi disturbi fisici sono complicati con passioni anomale.2)
La quarta categoria include l’intera classe degli Urning, che sono stati fino ad ora ignorati dai ricercatori medici, e sulla cui importanza numerica Ulrichs ha forse insistito esageratamente. Questi individui si comportano esattamente come le persone di normali inclinazioni sessuali, non mostrano segni di pazzia e non hanno una diatesi costituzionale morbosa che possa spiegare la loro peculiarità.
Nelle condizioni attuali della società europea, queste quattro categorie esistono sporadicamente. Vale a dire, i loro membri si trovano sparsi in tutte le comunità, ma non sono assolutamente riconosciuti se non dal codice penale e dalla professione medica.
Nella quinta categoria siamo portati faccia a faccia con il problema offerto dalla antica Ellade, dalla Persia, dall’Afganistan, dai popoli di quella che Burton definisce la zona sotadica. Tuttavia possiamo spiegare l’origine dell’inversione sessuale, un istinto che attraverso l’uso, la tradizione e la tolleranza sociale è passato qui nella natura della razza; in modo che le quattro categorie precedenti sono confuse, o, se distinte, sono separabili solo come le affezioni viziose e morbose dell’appetito sessuale ordinario si possono differenziare dalle sue manifestazioni più sane.
Tornando alle prime quattro categorie, che sono le sole che hanno una qualche importanza per un Europeo moderno, capiamo che solo una di esse, la terza, è positivamente morbosa, e solo un’altra, la seconda, è ipso facto viziosa. La prima è immorale nello stesso senso in cui lo è ogni forma di incontinenza, tra cui l’auto-abuso, la fornicazione, e così via, praticata faute de mieux; ma non può essere chiamata né morbosa né positivamente viziosa, perché l’abitudine in questione sgorga in circostanze extra-sociali.
I membri della quarta categoria sono anormali per la loro costituzione. Sia che riferiamo quell’anomalia all’atavismo o a qualche deviazione finora ignota dalla regola nella loro conformazione sessuale, non vi è alcuna prova che essi siano soggetti a malattia. Allo stesso tempo, è certo che non sono volutamente viziosi.
Il trattamento dell’inversione sessuale da parte della società e della legislazione segue un punto di vista derivante dalla sua origine e natura. Fin dall’età di Giustiniano, essa è stata considerata come un crimine assoluto contro Dio, contro l’ordine del mondo e contro lo Stato. Questo modo di vedere, che è stato incorporato nei codici di tutte le razze occidentali, venne fuori in origine dalla convinzione che le passioni sterili siano dannose per la tribù perché limitano la crescita della popolazione. La religione ha adottato questo punto di vista e, attraverso la leggenda di Sodoma e Gomorra, ha insegnato che Dio era pronto a punire intere nazioni con distruzioni violente se esse praticavano il “vizio innominabile”.
La civilizzazione avanzante, intanto, cercava in ogni modo di limitare e regolare l’appetito sessuale; e così facendo, naturalmente escluse quelle forme che non erano gradite alla maggioranza, che non possedevano alcuna utilità evidente, e che a prima vista sembravano violare le leggi cardinali della natura umana.
Il sentimento sociale, modellato dalla religione, dalla legislazione, dalla civiltà, e dalle antipatie persistenti della maggioranza considera l’inversione sessuale con irriducibile orrore. Esso non distingue tra le categorie che ho indicato, ma comprende tutte le specie sotto la condanna comune del crimine.
Nel frattempo, in questi ultimi anni, siamo arrivati a capire che i fenomeni presentati dall’inversione sessuale, non possono essere trattati così grossolanamente. Due grandi nazioni, la Francia e l’Italia, col “Codice Napoleone” e il “Codice Penale” del 1889, nella peggiore delle ipotesi, spostano questi fenomeni dalla categoria del reato a quella della immoralità. Vale a dire, hanno posto il rapporto dei maschi con i maschi sulla stessa base giuridica del normale rapporto sessuale. Puniscono la violenza, tutelano i minori e provvedono al mantenimento della pubblica decenza. Entro questi limiti, riconoscono il diritto degli adulti di trattare le loro persone come desiderano.
La nuova scuola di antropologi e medici psicologici studia l’inversione sessuale in parte dal punto di vista dell’evoluzione storica e in parte dal punto di vista della malattia. Mescolando l’atavismo e l’ereditarietà con la malattia nervosa nell’individuo, desiderano sostituire un trattamento medico alla punizione, il sequestro a vita nei manicomi alle pene detentive di diversa durata a seconda del reato.
Né la società né la scienza concepiscono l’idea che quegli istinti che le leggi della Francia e dell’Italia tollerano, entro certi limiti, possano essere semplicemente naturali in una certa percentuale di persone di sesso maschile. Fino ad oggi l’Urning non è stato considerato come un gioco della natura nel tentativo di differenziare i sessi.
Ulrichs è l’unico europeo che ha mantenuto questo punto di vista in una lunga serie di opere polemiche e imperfettamente scientifiche. Eppure, fatti portati quotidianamente all’attenzione di osservatori che hanno gli occhi bene aperti, dimostrano che Ulrichs è giustificato nella sua tesi principale. La società si trova sotto l’incantesimo di un antico terrorismo e di errori che si sono accumulati. La scienza è o volutamente ipocrita o radicalmente male informata.
Walt Whitman, in America, ritiene quello che lui chiama “l’amore virile” come destinato ad essere la virtù leader delle nazioni democratiche e la fonte di una nuova cavalleria. Ma egli non definisce cosa intende per “amore virile” e rinnega con forza qualsiasi “inferenza morbosa” dalla sua dottrina come “dannata”.
Ecco come stanno le cose ora. L’unica cosa che sembra chiara è che l’inversione sessuale non è una questione da regolare per legge e che l’esempio della Francia e dell’Italia potrebbe benissimo essere seguito da altre nazioni. Il problema dovrebbe essere lasciato al medico, al moralista, all’educatore, ed infine all’azione dell’opinione pubblica.
Note
1) Celti, Sciti, Dori, Tartari, Normanni.
2) Ci si dovrebbe ricordare che essi non sono affatto invariabilmente correlati con la sessualità anormale, ma altrettanto spesso con la sessualità normale in qualche forma stravagante, così come con altri tipi di aberrazione morale.
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SUGGERIMENTI IN MATERIA DI INVERSIONE SESSUALE IN RELAZIONE ALLA LEGGE E ALL’ISTRUZIONE.
I.
Le leggi in vigore contro quelli che vengono chiamati reati innaturali derivano da un editto di Giustiniano, dell’anno 538. L’imperatore considerava questi offese come reati penali, per il fatto che essi avevano provocato pestilenze, carestie, terremoti e la distruzione di intere città insieme al loro abitanti, nelle nazioni che li avevano tollerati.
II.
La convinzione che l’inversione sessuale sia un crimine contro Dio, la natura e lo Stato pervade tutta la successiva legislazione in materia. Questa convinzione si basa (1) su concezioni teologiche derivate dalle Scritture; (2) sul terrore della diminuzione della popolazione; (3) sull’antipatia della maggioranza per i gusti della minoranza; (4) sull’errore volgare secondo cui i desideri innaturali sono sempre volontari e sono il risultato o della lussuria eccessiva o di appetiti sazi.
III.
L’indagine scientifica ha dimostrato negli ultimi anni che una percentuale molto elevata di persone nelle quali si sono manifestate inclinazioni sessuali anormali, le possiedono dalla prima infanzia, che quelle persone non possono deviare in canali normali e che sono incapaci di sbarazzarsi di quelle inclinazioni. In questi casi, quindi, la legislazione interferisce con la libertà degli individui, sulla base di un equivoco circa la natura della loro colpa.
IV.
Coloro che sostengono le leggi attuali sono per ciò stesso tenuti a dimostrare che la coercizione, la punizione e la diffamazione di tali persone sono giustificate o (1) da qualsiasi danno di cui queste persone soffrono nella salute del corpo o della mente, o (2) da qualche serio pericolo, che possa derivare da loro, per l’organismo sociale.
V.
L’esperienza, confermata dall’osservazione scientifica, dimostra che l’indulgenza temperata verso la sessualità anormale non è più dannosa per l’individuo che una simile indulgenza verso la sessualità normale.
VI.
Allo stato attuale di sovrappopolazione, non si può pensare che una piccola minoranza di uomini che esercitano inclinazioni sessuali sterili e anormali possano ferire gravemente la società limitando l’aumento della razza umana.
VII.
La legislazione non interferisce con le varie forme di rapporto sterile tra uomini e donne: (1) la prostituzione, (2) la convivenza nel matrimonio, durante il periodo di gravidanza, (3) le precauzioni artificiali volte alla contraccezione, e (4) alcuni modi anormali del rapporto con il consenso della donna. La legislazione è quindi in una posizione illogica quando interferisce con l’azione di coloro che sono naturalmente sterili, sul terreno del mantenimento dello standard numerico della popolazione.
VIII.
Il pericolo che i vizi innaturali, se tollerati dalla legge, possano aumentare fino a che intere nazioni li acquisiscano, non sembra essere temibile. La posizione delle donne nella nostra civiltà rende i rapporti sessuali tra di noi Occidentali diversi da quelli di qualsiasi paese – antica Grecia e Roma, moderna Turchia e Persia – dove le abitudini innaturali sono diventate endemiche.
IX.
Nella Francia moderna, dopo la promulgazione del Codice Napoleone, l’inversione sessuale è stata tollerata con le stesse restrizioni applicate alla sessualità normale. Vale a dire che la violenza e oltraggio alla pubblica decenza sono puniti, e i minori sono tutelati, ma gli adulti possono disporre a loro piacimento delle proprie persone. L’esperienza di quasi un secolo mostra che in Francia, dove l’inversione sessuale non è un crimine di per sé, non vi è stata alcuna propagazione di essa attraverso la società. Osservatori competenti, come gli agenti di polizia, dichiarano che Londra, nonostante il nostro diritto penale, non è meno nota per il vizio anormale di Parigi.
X.
L’Italia, col Codice Penale del 1889, ha adottato i principi del Codice Napoleone su questo punto. Sarebbe interessante sapere cosa ha portato a questa modifica della legge italiana. Ma non si può supporre che i risultati del Codice Napoleone in Francia non siano stati pienamente considerati.
XI.
La severità delle norme inglesi le rende quasi impossibili da applicare. In conseguenza di ciò, la legge è non di rado elusa, e ai crimini si strizza l’occhio.
XII.
Allo stesso tempo, le nostre leggi incoraggiano il ricatto sulla base di false accuse; e la presunta non applicazione di quelle leggi, mette di volta in volta un’arma vile nelle mani di politici senza scrupoli, per attaccare il governo in carica. Esempi: gli scandali di Dublin Castle del 1884 e gli scandali Cleveland Street del 1889.
XIII.
Coloro che sostengono che le nostre leggi penali sono richieste dagli interessi della società devono rivolgere la loro attenzione alla formazione superiore. Essa si basa ancora sullo studio classici greci e latini, una letteratura impregnata di pederastia. Si svolge nelle scuole pubbliche, dove i giovani sono tenuti separati dalle ragazze, e in cui i vizi omosessuali sono frequenti. Le migliori menti dei nostri giovani sono quindi esposte alle influenze di una letteratura pederastica nello stesso tempo in cui acquisiscono le conoscenze e le esperienze di pratiche innaturali. Né ci si prende alcuna cura di correggere queste influenze negative attraverso una istruzione adeguata circa le leggi del sesso.
XIV.
I punti proposti per l’esame sono se l’Inghilterra sia ancora giustificata da eventuali pericoli reali per la società, nel limitare la libertà delle persone adulte, e nel considerare criminali alcune forme anomale di sessualità, dopo che è stato dimostrato (1) che le inclinazioni anormali sono congenite, naturali ed ineliminabili in una grande percentuale di individui; (2) che si tollerano rapporti sterili di vario tipo tra i due sessi; (3) che la nostra legislazione non ha soppresso l’immoralità in questione; (4) che il funzionamento del codice Napoleone per quasi un secolo non ha aumentato questa immoralità in Francia; (5) che l’Italia, guidata dall’esperienza del Codice Napoleone, ha adottato i suoi principi nel 1889; (6) che le sanzioni inglesi raramente sono infitte nella loro totalità; (7) che la loro esistenza favorisce il ricatto e la loro mancata applicazione dà occasione di bassa agitazione politica; (8) che la nostra istruzione superiore è in aperta contraddizione con lo spirito delle nostre leggi.1)
FINE.
Note
1) Potrebbe non essere superfluo ricapitolare i punti principali della legislazione inglese su questo argomento. (1) La sodomia è un crimine, definito come la conoscenza carnale (per anum) di un uomo o di una donna da parte di una persona di sesso maschile, punibile con il massimo della pena dei lavori forzati a vita, e per dieci anni come minimo. (2) Il tentativo di commettere sodomia è punibile con reclusione di dieci anni come massimo. (3) La commissione, in pubblico o privato, da parte di qualsiasi persona di sesso maschile con un’altra persona di sesso maschile, di “ogni atto lordo di indecenza” è punibile con due anni di reclusione e lavori forzati.”
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